Studio Cantelli · Drisaldi

Marzo 5, 2021

ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO – Diritto al rimborso per operazione bancaria non autorizzata

L’assolvimento dell’onere di produzione del log di un bonifico contestato (art. 10, co. 1, d.lgs. n. 11/2010) “non è mai per sé solo sufficiente a dimostrare che il cliente non ha adempiuto con colpa grave ai suoi obblighi di sicurezza (art. 10, co. 2, d.lgs. n. 11/2010; cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 22745/2019). Solo la colpa grave del cliente esclude il suo diritto al rimborso, in tutto o in parte, di un’operazione di pagamento da lui non autorizzata (art. 12 d.lgs. n. 11/2010) ed eseguita prima della comunicazione dell’uso non autorizzato dello strumento di pagamento”.

Con tali motivazioni il Collegio Arbitrale Finanziario di Bologna ha recentemente accolto il ricorso proposto da un cliente nei confronti della propria banca al fine di ottenere la restituzione di un pagamento che gli risultava essere stato effettuato tramite home banking ma che lo stesso non aveva mai disposto né autorizzato.

Nel corso del procedimento, il ricorrente ha fornito prova della circostanza che il proprio computerera stato infettato da un sofisticato malware non individuabile da gran parte degli antivirus.

Precisando che “la sofisticatezza della truffa esclude che ai ricorrenti possa essere imputata una colpa grave (ABF, Collegio di coordinamento, n. 3498/2012; ABF, Napoli, n. 9080/2017; ABF, Torino, n. 10538/2019)”, il Collegio ha dunque ritenuto la domanda meritevole di accoglimento, condannando la banca alla restituzione della somma illegittimamente addebitata.