“Cumulo alla rinfusa”
Con sentenza n. 691/2023 il TAR Puglia, sulla scia di quanto già affermato dal TAR Campania (sent. n. 2390/2023), ha inteso “confermare il principio secondo cui, nella partecipazione alle gare d’appalto e nell’esecuzione, è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi (attestazione SOA per categorie e classifiche analoghe a quelle indicate dal bando). Così come, il consorzio stabile si caratterizza per la possibilità di qualificarsi attraverso i requisiti delle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto d’appalto“.
A sostegno di ciò il TAR richiama, oltre che diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa, sia l’atto di segnalazione ANAC n. 2/2022, sia l’art. 225, comma 13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con cui è fornita una interpretazione autentica dell’art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, per poi osservare che “La considerazione che, con la novella dell’art. 47 del decreto legislativo n. 50/2016, il legislatore non abbia affatto inteso sancire l’invocato divieto del c.d. cumulo alla rinfusa, inoltre, appare ampiamente comprovata dall’ulteriore argomento che il legislatore, con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. “nuovo Codice dei contratti pubblici”), recependo le suesposte osservazioni formulate dall’Autorità nazionale anticorruzione, all’art. 67, comma 2, lett. b), abbia espressamente previsto che “per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”.