Decreto semplificazioni: modifiche alla disciplina del subappalto
Pubblicato in G.U. n. 129 del 31 maggio 2021, il Decreto semplificazioni, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, il cui Titolo IV è dedicato ai contratti pubblici.
Tra le novità, spicca sicuramente l’art. 49, relativo alla disciplina del subappalto.
La norma prevede che:
1 – dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
2 – in modifica dell’art. 105 del d. lgs. 50/2016,
– quanto al comma 1: a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d’appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
– quanto al comma 14: in modifica dell’art. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
3 – dal 1° novembre 2021 viene rimosso il limite quantitativo al subappalto (abrogazione comma 5, art. 105);
4 – le stazioni appaltanti dovranno indicare nei documenti di gara:
– le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità, ivi comprese quelle di cui all’art. 89, comma 11;
– l’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle “white list” o nell’anagrafe antimafia;
5 – in modifica del comma 8, art. 105, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.