Studio Cantelli · Drisaldi

Marzo 31, 2021

DIRITTO AMMINISTRATIVO – Il TAR Lazio ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare le misure adottate per la DAD in “zona rossa”

Con ordinanza n. 1946/2021 la Prima Sezione del TAR Lazio si è pronunciata in materia di didattica a distanza (DAD), a seguito del ricorso proposto da studenti e genitori di figli minori iscritti a istituzioni scolastiche site in regioni interessate dalla applicazione delle misure di sospensione totale della didattica in presenza nelle scuole adottate per fronteggiare il dilagare della pandemia Covid19 e previste nel DPCM 14 gennaio 2021 e successivamente nel DPCM  2 marzo 2021 .  

Nel caso di specie, veniva impugnato il DPCM del 14 gennaio 2021 (art. 3, comma 4, lett. f), nella parte in cui ha previsto un meccanismo automatico di sospensione totale della didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (eccetto le classi prime delle scuole secondarie di primo grado), nell’intero territorio di regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zona rossa”).

Con motivi aggiunti, veniva impugnato anche il DPCM del 2 marzo 2021 (art. 43, primo periodo), nella parte in cui ha disposto nelle medesime zone la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, censurato sotto il profilo della carenza di proporzionalità ed adeguatezza e avuto riguardo a questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione ai Decreti Legge che hanno autorizzato l’emanazione del DPCM.

In particolare, ricorrenti avevano sottolineato anche l’insufficienza dell’istruttoria sottesa alle previsioni impugnate, argomentando che la scuola non dovrebbe essere considerata quale luogo privilegiato di contagio e producendo una serie di ricerche che evidenziano come l’interruzione della didattica in presenza abbia rappresentato e rappresenti un moltiplicatore delle diseguaglianze discendenti da ostacoli di ordine sociale ed economico.

Il TAR Lazio ha osservato che:

– il DPCM del 2 marzo 2021 richiama i verbali del Comitato Tecnico Scientifico nn. 157, 158, 159 e 160 nonché le osservazioni tecniche inviate il 27 febbraio 2021dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ma che da tali documenti non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole;

– nel predetto DPCM si richiama il parere rilasciato dal CTS in occasione della seduta del 27 febbraio 2021 in cui è stato raccomandato il mantenimento dell’attività scolastica in presenza nelle zone bianche, gialle ed arancioni, affermando che “possa prendersi in considerazione la possibilità di prevedere la sospensione delle attività didattiche…nelle aree territoriali regionali, sub-regionali, provinciali, comunali, in cui la situazione epidemiologica sia compatibile con scenari da zona rossa (…), o in aree in cui l’incidenza cumulativa a 7 giorni sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, o nelle quali vengano adottate misure stringenti di isolamento in ragione di circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività/resistenza a vaccino/capacità di indurre malattia grave”;

il Comitato Tecnico Scientifico non sembra avere valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell’epidemia nella regione, atteso che non è possibile evincersi in che modo e in quale sede le informazioni assunte e poste alla base del parere siano state analizzate ed interpretate dal CTS.

A parere del TAR Lazio, quindi, “le impugnate previsioni del DPCM 2/03/2021 non appaiono supportate da una adeguata istruttoria”, ragion per cui è stato ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare, prima che il DPCM 2/03/2021 perda efficacia, le misure impiegate adottando un provvedimento specificatamente motivato all’esito del riesame.