Studio Cantelli · Drisaldi

Ottobre 6, 2021

Diritto di accesso agli atti del subappaltatore

Con sentenza n. 1972/2021 il TAR Lombardia, Milano, ha accolto il ricorso del subappaltatore avverso il diniego di ostensione del computo metrico dei lavori, del verbale di collaudo e delle varianti dei lavori opposto dalla Stazione Appaltante a seguito di istanza di accesso agli atti.

In particolare, la Stazione Appaltante aveva negato l’accesso sostenendo che le questioni relative al pagamento di opere eseguite in subappalto rientrano nella sfera esclusiva dei rapporti contrattuali di subappalto, che sono per loro natura di carattere privatistico.

Il subappaltatore ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. chiedendo l’annullamento della nota della Stazione Appaltante e l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’ostensione della documentazione richiesta.

Il TAR ha rilevato “che sotto il profilo oggettivo, la nozione normativa di «documento amministrativo», suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso, è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale (Ad. Plen. n. 19/2020)”.

Nel caso portato all’attenzione del TAR, il subappaltatore lamentava di aver eseguito lavori per conto dell’appaltatrice ma di non aver ricevuto il pagamento dovuto e che pertanto la documentazione richiesta era necessaria per comprovare l’esecuzione delle opere e procedere ad analitica quantificazione delle stesse. In proposito, nella sentenza il TAR ha ricordato che “all’accesso defensionale, propedeutico alla tutela delle proprie ragioni in giudizio, è riconosciuta dall’ordinamento una tutela preminente atteso che, per espressa previsione normativa, l’interesse con esso perseguito, prevale anche su eventuali interessi contrapposti e, in particolare, su quello alla riservatezza dei terzi (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 16 settembre 2020, n. 159), che peraltro, nella fattispecie per cui è causa, non è stato neppure rappresentato dalla stazione appaltante. In particolare, le informazioni contenute nei documenti richiesti dalla ricorrente, sono di carattere contabile ed amministrativo, con esclusione di qualunque profilo attinente a segreti industriali o commerciali, in astratto suscettibili di un contemperamento con le esigenze sottese ai principi di trasparenza (T.A.R. Milano sez. I 26 marzo 2021 n. 815)”.