Studio Cantelli · Drisaldi

Gennaio 28, 2021

DIRITTO DI FAMIGLIA – La Cassazione riconosce la possibilità di ricorrere all’adozione mite

Con ordinanza n. 1476 depositata il 25/01/2021 la Corte di cassazione ha riconosciuto la possibilità di ricorrere alla cd. “adozione mite”, accogliendo il ricorso di una madre avverso la sentenza con cui i giudici della Corte d’appello di Ancona avevano confermato la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio minore pronunciata in primo grado, ritenendo che sebbene la madre avesse dimostrato interesse per la bambina avendo reiteratamente cercato di incontrarla, era comunque emersa la consapevolezza della stessa di non potersene occupare, potendo essa svolgere soltanto un ruolo secondario nella vita della figlia, di talché, secondo la Corte distrettuale, l’affidamento etero-familiare poteva costituire l’unica opportunità per la minore e dunque che lo stato di abbandono della medesima dovesse essere confermato.   

La Corte di cassazione ha esaminato la questione portata alla propria attenzione muovendo da alcuni principi fondamentali e consolidati in tema di adozione.

Anzitutto, la Corte osserva che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia può essere limitato soltanto laddove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, la cui dichiarazione deve essere adottata quale extrema ratio, quindi soltanto nell’ipotesi in cui sia stata accertata l’irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. Tale principio è abbracciato dalla giurisprudenza costituzionale ma anche da quella europea, sulla quale i giudici di legittimità focalizzano l’attenzione.

Nelle sentenze della Corte EDU, si legge nell’ordinanza, emerge il principio secondo cui “la rottura definitiva del rapporto giuridico e di fatto tra il minore e la famiglia di origine debba essere vista come una soluzione residuale” ed è stato affermato che “il fatto che un bambino possa essere accolto in un ambiente più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare la sottrazione di forza alle cure dei suoi genitori biologici. Un’ingerenza simile nel diritto di questi ultimi, riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione, di godere di una vita familiare con il proprio figlio, deve risultare anche “necessaria” per altre circostanze”.    

La Corte di Strasburgo, ricorda la Cassazione, ha evidenziato che l’art. 8 CEDU pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare, per cui, laddove è provato che esiste un legame familiare, lo Stato deve consentire a questo legame di svilupparsi adottando le necessarie ed adeguate misure finalizzate a riunire genitore e figlio, tenuto conto anche della rapidità della loro attuazione, atteso che il trascorrere del tempo, unitamente alla lontananza, può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra minore e genitore. La Corte europea ha dunque recentemente affermato che in base a quanto sancito dall’art. 8 della Convenzione, “qualsiasi autorità pubblica che ordini una presa in carico avente l’effetto di limitare la vita familiare ha l’obbligo positivo di adottare le misure necessarie per riunire la famiglia biologica non appena ciò sia possibile”, obbligo che deve in ogni caso essere sempre bilanciato con il dovere di considerare l’interesse superiore del minore (C. EDU, 30/06/2020, E.C. c. Italia).

Sempre la Corte EDU ha infine evidenziato che sebbene l’ordinamento italiano sconti l’assenza di disposizioni che permettano procedere all’adozione cd. “mite” facendo applicazione dei suesposti principi, alcuni tribunali italiani hanno comunque elaborato e applicato questo tipo di adozione interpretando estensivamente l’art 44, lett. d) legge n. 184/1983 in casi di abbandono semipermanente, vale a dire in casi caratterizzati da fragilità genitoriale ove sia stato accertato un rapporto affettivo significativo[1].

Sulla base di tali premesse, la Corte coglie l’occasione per ricordare che nel nostro ordinamento esistono due forme di adozione: a) l’adozione “legittimante”, di cui all’art. 27, comma 1, legge n. 184/1983, che è consentita a favore dei minori che siano stati dichiarati in stato di adottabilità in quanto si trovino in una situazione di abbandono e che determina la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d’origine; b) l’adozione in casi particolari disciplinata dall’art. 44 della medesima legge che non presuppone né la necessaria dichiarazione di stato di adottabilità, né ha come effetto la rottura del rapporto con la famiglia d’origine.

L’art. 44, lett. d) legge n. 184/1983 è la norma che è stata posta a fondamento del modello dell’adozione mite.

Il quadro delineato consente dunque alla Corte di affermare che “la pluralità di modelli di adozione presenti nel nostro ordinamento imponga ormai – in armonia con le affermazioni di principio della Corte europea, e con le previsioni del diritto interno che prevedono il diritto prioritario del minore ad essere cresciuto ed allevato nella sua famiglia di origine (artt. 30 Cost., 315 bis, secondo comma, cod. civ., 1 della legge n. 184 del 1983) – di valutare, di volta in volta, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, il ricorso al modello di adozione che non recida in toto i rapporti del minore con la famiglia di origine, piuttosto che il ricorso all’adozione legittimante. In presenza di situazioni di semiabbandono (…) l’adozione che recida ogni rapporto con il genitore biologico può rivelarsi una scelta non adeguata al preminente interesse del minore”.

Viene pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

L’adozione cd. «legittimante», che determina, oltre all’acquisto dello stato di figlio degli adottanti in capo all’adottato, ai sensi dell’art. 27, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la cessazione di ogni rapporto dell’adottato con la famiglia d’origine, ai sensi del terzo comma, coesiste nell’ordinamento con la diversa disciplina dell’«adozione in casi particolari», prevista dall’art. 44 della legge n. 184 del 1983, che non comporta l’esclusione dei rapporti tra l’adottato e la famiglia d’origine; in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1 l. n. 184 del 1983 e 315bis, secondo comma, cod. civ., nonché delle sentenze in materia della Corte EDU, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante un’”extrema ratio” cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; il modello di adozione in casi particolari, e segnatamente la previsione di cui all’art. 44, lett. d) della legge n. 184 del 1983, può, nei singoli casi concreti e previo compimento delle opportune indagini istruttorie, costituire un idoneo strumento giuridico per il ricorso alla cd. «adozione mite», al fine di non recidere del tutto, nell’accertato interesse del minore, il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia d’origine”.


[1] Interpretando estensivamente la norma, il Tribunale di Bari ha avviato tale prassi giuridica, elaborando il concetto di «adozione mite» fondato sul cd. «semiabbandono» del minore, termine con cui “si fa riferimento a quelle situazioni in cui la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno venga cancellato totalmente. Nello stesso tempo, non vi é alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno, curato dai servizi sociali. In tutti questi casi, non potendo essere pronunciata, in difetto di una situazione di abbandono morale e materiale del minore, la dichiarazione di adottabilità, si potrà far luogo all’adozione mite, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), l. 4 maggio 1983 n. 184” (T. min. Bari, 7.5.2008).