Studio Cantelli · Drisaldi

Marzo 23, 2022

Modifica in fase di gara del raggruppamento temporaneo di imprese: Adunanza Plenaria 25.01.2022 n. 2

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2 del 25 gennaio 2022 ha formulato il seguente principio di diritto:
la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice”.

Alla luce di ciò, è stato sottolineato che “laddove si verifichi la predetta ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è tenuta ad interpellare il raggruppamento e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara, provveda ad assegnare un congruo termine per la predetta riorganizzazione“.