Studio Cantelli · Drisaldi

Aprile 7, 2021

Obbligo di vaccinazione anti Covid-19 introdotto dal D.L. n. 44/2021 per gli esercenti le professioni sanitarie ed operatori di interesse sanitario

Con l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 è stato introdotto l’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 a carico dei soggetti esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario.

La disposizione prevede testualmente: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.

Il decreto-legge dispone che: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati” e che il vaccino non è obbligatorio soltanto nel caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”.

All’esito di una specifica procedura regolata dalla norma (commi 3, 4, 5 e 6), che vede il coinvolgimento di ASL, Ordini professionali e datori di lavoro, finalizzata a verificare lo stato vaccinale dei soggetti interessati tramite elenchi, qualora venga accertata l’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 da parte di un soggetto, si determina la sospensione dello stesso dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Quindi, in caso di rifiuto della vaccinazione anti Covid-19, nel periodo di sospensione, il lavoratore dovrà essere adibito dal datore di lavoro, ove possibile, a mansioni anche inferiori ma comunque diverse da quelle che comportano il rischio di diffusione del contagio, con trattamento corrispondente alle mansioni esercitate.

Infine, la norma prevede che, sempre durante il periodo di sospensione dovuto al rifiuto di vaccinarsi, nel caso in cui non fosse possibile l’assegnazione a diverse mansioni, al lavoratore non sarà dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino all’assolvimento dell’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 o fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.