Pubblicato il 23/11/2021 in Gazzetta Ufficiale il decreto sull’aumento del costo dei principali materiali da costruzione: al via i termini per presentare l’istanza di compensazione.
L’art. 1-septies del Decreto Sostegni bis ha previsto che “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Al comma 4 della medesima norma è stato stabilito che “Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1”.
In data 23 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021.
L’appaltatore dovrà dunque presentare alla Stazione Appaltante l’istanza di compensazione indicando la quantità dei materiali impiegati entro il giorno 8 dicembre 2021.
Nell’allegato n. 1 al decreto sono indicate:
a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;
b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da
costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi
rilevati con riferimento all’anno 2020.
La maggiore variazione di prezzo riguarda l’acciaio, con un aumento che supera in generale il 40%, mentre per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%.
Con successiva circolare il MIMS ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione.