Studio Cantelli · Drisaldi

Aprile 23, 2021

Sentenza Tribunale di Bologna, Sezione Imprese n.1107/2021 – Servizio di global service di manutenzione e cura del verde pubblico comunale

Con sentenza n. 1107/2021 del 23/04/2021 il Tribunale di Bologna Sezione Imprese ha accolto la domanda proposta dalla società aggiudicataria del servizio di global service di manutenzione e cura del verde pubblico comunale, la quale aveva agito giudizialmente affinché il Comune convenuto fosse condannato al pagamento del corrispettivo dovutole per il relativo servizio.

Nel caso portato all’attenzione della sezione specializzata, la società attrice deduceva:

a) di essersi aggiudicata l’appalto bandito con gara ad evidenza pubblica relativo al servizio di gestione globale di manutenzione e cura del verde pubblico comunale per il triennio 2007-2009 con conseguente stipula del contratto;

b) che il contratto era stato rinnovato con successive Determine Dirigenziali del 2009 e del 2010 e che l’Ente convenuto si era tuttavia reso inadempiente al pagamento dei corrispettivi maturati;

c) che poiché l’Ente non aveva dato corso alle procedure di redazione degli Stati e dei Certificati di Avanzamento previsti e regolamentati dal capitolato ai fini dell’emissione dei relativi mandati di pagamento, essendo da tempo maturata la naturale scadenza del termine contrattuale e perdurante l’inadempimento e l’inerzia dell’Amministrazione, sebbene sollecitata, l’appaltatrice aveva provveduto a redigere la contabilità finale dei lavori e dei servizi di manutenzione globale del verde pubblico in conformità alle norme tecniche contabili sui lavori pubblici da cui risultava un credito pari all’importo chiesto in giudizio.

L’Ente convenuto si costituiva in giudizio eccependo che nulla era dovuto in mancanza delle fatture e della documentazione a corredo nonché degli adempimenti previsti nel capitolato e che la contabilità dei lavori non era stata verificata né era più verificabile; eccepiva altresì che i due rinnovi del contratto disposti con le Determine Dirigenziali del 2009 e del 2010 erano nulli perché non preceduti da procedura competitiva e inoltre che il primo rinnovo del contratto era stato stipulato successivamente alla sua scadenza.

Anzitutto, il Tribunale premette che la domanda attorea consisteva nell’adempimento di contratto pubblico con ogni conseguenza in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio tra le parti.

In merito alla contabilità dei lavori, il collegio ha rilevato che la società appaltatrice aveva prodotto in causa i registri di contabilità, i libretti di misura delle lavorazioni, gli stati di avanzamento lavori, gli stati finali dei lavori (oltre a prospetto contabile riepilogativo dei corrispettivi per il servizio globale e ad analogo prospetto per gli affidamenti integrativi). L’attrice aveva poi documentato la trasmissione periodica della contabilità dei lavori e che il prospetto contabile riepilogativo dei lavori e dei corrispettivi pretesi era stato trasmesso unitamente alla formale diffida e messa in mora all’Ente il quale non vi aveva dato alcun seguito.

Poiché nel caso di specie il contenzioso verteva sulla domanda di adempimento svolta dall’impresa appaltatrice per il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, il Tribunale ha ritenuto “esaustiva” la documentazione contabile dell’appalto prodotta dall’attrice.

I giudici della sezione specializzata hanno ricordato che il DPR 554/1999specifica che i documenti contabili per l’accertamento dei lavori in appalto sono a] il giornale dei lavori; b] i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c] le liste settimanali; d] il registro di contabilità; e] il sommario del registro di contabilità; f] gli stati d’avanzamento dei lavori; g] i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h] il conto finale e la relativa relazione, specificando che i libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d’avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori; i libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure, il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall’appaltatore; i certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento”.

Sulla base di ciò, il Tribunale ha quindi affermato che “Detta documentazione è da valutarsi esaustiva degli obblighi a carico dell’appaltatore circa la documentazione contabile da predisporre per la richiesta di pagamento dei corrispettivi dell’appalto; la norma effettivamente prevede che la documentazione versata in causa dall’appaltatore debba essere firmata dal direttore dei lavori, ma è il caso di rilevare che il Direttore dei lavori è figura di riferimento della stazione appaltante (cfr. art. 27 L. 109/1994, art. 194 DPR 554/1999, nonché art. 130 CODICE DEGLI APPALTI del 2006) sicchè la necessità della firma del direttore dei lavori è evidentemente da riferirsi ad un onere della stazione appaltante e non dell’appaltatore”.

Proseguendo nelle proprie motivazioni, con riferimento alle contestazioni sollevate dall’Ente, il Tribunale ha affermato che l’inadempimento della stazione appaltante non è giustificato nemmeno dalla circostanza che l’appaltatore non avrebbe emesso fattura per i lavori svolti, atteso che nel capitolato era previsto che l’emissione della fattura costituiva solo il passaggio finale del procedimento di liquidazione del corrispettivo, dovendo essere preceduta dalle verifiche del responsabile tecnico e dalla redazione dello stato di avanzamento e seguita dall’emissione da parte del RUP del certificato di pagamento.

Non essendo stata contestata l’esecuzione dei lavori né la loro esecuzione a regola d’arte (anche in difetto di un qualsiasi atto della P.A. volto a eccepire alcunché sulla corretta esecuzione dei lavori), il Tribunale ha ritenuto che “se in corso d’opera l’impresa appaltatrice ha solo in parte trasmesso alla stazione appaltante la contabilità dei lavori, per parte sua quest’ultima ha mancato in assoluto di avvalersi delle proprie prerogative e si è completamente sottratta agli adempimenti suoi propri – persino al ricevimento di diffida stragiudiziale corredata del prospetto riepilogativo della contabilità dei lavori –  concernenti in primis le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione dei lavori”.

In considerazione di ciò, sono state pertanto disattese le difese dell’Ente convenuto che infondatamente aveva sostenuto che gli importi non fossero esigibili per mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione contabile.

Chiarito ciò, i giudici della sezione specializzata hanno affrontato la questione relativa ai rinnovi contrattuali atteso che la stazione appaltante ne aveva eccepito la nullità perché non preceduti da procedura competitiva, che inoltre il primo rinnovo del contratto era stato stipulato successivamente alla sua scadenza.

Sul punto, il Tribunale ha evidenziato che la possibilità di proroga era prevista nel contratto, che l’Ente si era avvalso di tale facoltà e che risultasse documentalmente che i rinnovi erano stati disposti con delibere di giunta e relative determine dirigenziali.

In considerazione di ciò, si legge nella sentenza: “alla luce della documentazione versata in causa, va disatteso il rilievo del Comune secondo cui i rinnovi sarebbero nulli/inefficaci perchè non si è dato corso a nuova gara e che inoltre il primo rinnovo sarebbe nullo/inefficace perché avvenuto dopo la scadenza (…omissis…) Vero il principio per cui l’Amministrazione, dopo la scadenza del contratto, deve effettuare una nuova gara, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi delle stesse tipologie di prestazioni, nella fattispecie la possibilità della proroga per altri due anni era prevista nel contratto originario e la proroga, intervenuta in data (…omissis…), opera anche come ratifica della prosecuzione dei lavori dopo la naturale scadenza originaria. Inconferente è, inoltre, il richiamo all’obbligo della forma scritta dei contratti con la P.A., nella fattispecie del tutto osservato con la stipula del contratto a convalida dei due rinnovi (…omissis…) In definitiva, sono perfettamente validi ed efficaci gli obblighi contrattuali discendenti dalle due proroghe dei lavori, siccome la proroga del contratto era prevista originariamente, è stata deliberata e ratificata”.

Il Tribunale, in conclusione, pronunciando sentenza non definitiva ha accolto la domanda dell’appaltatore accertando e dichiarando l’inadempimento del Comune convenuto al contratto d’appalto avente ad oggetto il servizio globale di manutenzione del verde pubblico comunale e successivi rinnovi, dichiarando l’Ente tenuto al pagamento del corrispettivo, disponendo la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza per l’espletamento della c.t.u. finalizzata a verificare la quantificazione dell’ammontare del corrispettivo dovuto.