SUCCESSIONI – Le Sezioni Unite si pronuciano sul sistema della scissione delle masse ereditarie e successione transnazionale
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2867/2021 hanno trattato un caso di successione transnazionale avente ad oggetto la successione di un cittadino inglese, deceduto in Italia, che nel 1997 aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana. Quest’ultima aveva proposto azione di petizione di eredità, chiedendo l’accertamento dell’avvenuta revoca del testamento redatto dal de cuius a Londra, con cui lo stesso aveva lasciato alla donna un legato di 50.000 sterline, disponendo del restante suo patrimonio, composto da immobili in Italia e diversi beni mobili.
Secondo la donna, la successione avrebbe dovuto essere disciplinata dal diritto inglese e pertanto il testamento doveva ritenersi revocato in virtù del successivo matrimonio del testatore, secondo il Will Act del 1837.
La fattispecie è regolata dalla L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) i cui artt. 13 e 16 individuano la lex successionis nella legge inglese che però utilizza il criterio della scissione, separando la disciplina applicabile alla successione, riservando alla legge del domicilio del de cuius la sorte dei beni mobili ed alla lex rei sitae la regolamentazione degli immobili.
Ricorda la Corte che nei sistemi di common law (ma anche in alcuni ordinamenti di civil law) la successione non investe l’intero patrimonio del defunto e, in particolare, il diritto internazionale privato inglese scinde la disciplina applicabile alla successione, riservando alla legge del domicilio del de cuius la sorte dei beni mobili ed alla lex rei sitae la regolamentazione degli immobili. Ciò si potrebbe porre in contrasto con il principio di unitarietà ed universalità della successione recepito dall’art. 46, L. n. 218 del 1995.
Nel caso in esame, afferma la Corte, “le norme di conflitto, di cui alla L. n. 218 del 1995, artt. 13 e 46 individuano preliminarmente la lex successionis nella legge inglese, la quale poi trattiene la regolamentazione dei beni mobili e rinvia indietro alla lex rei sitae la disciplina dei beni immobili.
In sostanza, quale conseguenza del rinvio del diritto internazionale privato italiano al diritto privato internazionale inglese e del correlato rinvio indietro previsto da quest’ultimo, si determina l’effetto della cosiddetta “scissione” tra i beni immobili e i beni mobili del defunto, senza che, per quanto detto, emerga alcun contrasto con l’ordine pubblico internazionale L. n. 218, ex art. 16: la legge che governa la successione inerente ai beni immobili è la legge italiana, ovvero quella dello Stato in cui i beni si trovano (lex rei sitae); la legge che governa la successione inerente ai beni mobili, per contro, è la legge inglese, legge del domicilio del defunto”.
Alla luce di ciò, è stato enunciato il seguente principio:
“Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dalla L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1, lett. b), per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l’eventuale tutela dei legittimari.”