Superbonus 110%: requisiti per le società “in house providing”
Le società “in house providing” per fruire del superbonus devono attestare la sussistenza del requisito soggettivo mediante la produzione di documentazione idonea a dimostrare la natura degli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti autonomi case popolari, istituiti nella forma di società “in house providing“, che rispondono ai requisiti della legislazione europea, non essendo prevista la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In tali termini si è espressa l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 572 del 30 agosto 2021.
Nel caso di specie il condominio istante riferiva di voler eseguire dei lavori di efficientamento energetico fruendo dell’agevolazione di cui all’art. 119 del D. L. n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) e dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura previsto dal successivo art. 121 e che alcune unità immobiliari dell’edificio sul quale eseguire i lavori erano di proprietà del Comune e gestite, per suo conto, da una società, ritenendo, pertanto, che dovesse essere verificato con certezza, il possesso dei requisiti soggettivi in relazione a dette unità ai fini dell’agevolazione.
A tale scopo, il condominio istante chiedeva all’Agenzia delle Entrate se potesse farsi rilasciare una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà attestante che la società gestrice avesse, conformemente a quanto previsto dall’art. 119, lettera c) del “decreto Rilancio”, i requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di “in house providing“.
Rispondendo al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato anzitutto:
– che l’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio“) e successive modificazioni, disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. “Superbonus”);
– che le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “
ecobonus“) di cui all’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus“), di cui all’art. 16 del medesimo decreto-legge;
– che l’art. 119 ai commi da 1 a 8 del decreto Rilancio, indica le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus, mentre ai successivi commi 9 e 10 indica l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale.
Con riferimento al caso portato alla sua attenzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 119, comma 9 del decreto Rilancio stabilisce che le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute, tra l’altro, dagli IACP (Istituti Autonomo Case Popolari), comunque denominati, «nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
Due sono quindi i requisiti per l’applicazione della norma: uno soggettivo, essendo le disposizioni stesse riservate, tra l’altro, agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; l’altro oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Relativamente al requisito soggettivo, a parere dell’Agenzia delle Entrate la questione legata alla qualificazione giuridica di società “in house providing” richiede un’indagine di natura extratributaria che esula dalle proprie competenze esercitabili nell’ambito dell’attività di interpello, essendo “onere del soggetto che beneficia dell’agevolazione, ovvero il soggetto che gestisce, per conto del Comune, gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, certificare la sussistenza delle condizioni necessarie per essere qualificato quale società “in house providing“.
Quanto all’opzione della cessione del credito, ribadito che questa deve essere esercitata secondo le modalità definite dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847, del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, del 22 febbraio prot. n. 51374, e del 30 marzo 2021, prot. n. 83933, l’Agenzia ha specificato che “rientra tra gli adempimenti necessari alla fruizione dell’agevolazione in esame l’acquisizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta”.
A tal fine, l’Agenzia ha richiamato la circolare n. 30/E del 2020, che al paragrafo 6.8 contiene un elenco, da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo, dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da acquisire all’atto di apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’Agenzia delle entrate per l’esercizio dell’opzione, rinviando, al contempo, alle disposizioni contenute nelle circolari n. 19/E dell’8 luglio 2020 e n. 24/E del 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha sul punto osservato che con riferimento ai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lett. c) del Decreto Rilancio, l’elenco dei documenti richiesti per l’attestazione della sussistenza del requisito soggettivo non contiene la dichiarazione sostitutiva, ma prevede che sia prodotta “documentazione idonea a dimostrare la natura di IACP o di ente aventi le stesse finalità sociali”, istituito nella forma di società “in house providing“.
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che non è sufficiente per fruire del superbonus una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e che l’istante per i lavori eseguiti sulle parti comuni dell’edificio condominiale dovesse acquisire dalla società in veste di gestore per conto del Comune, la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni necessarie per la qualificazione di società “in house providing“ e che “in assenza di tale documentazione, l’ente non potrà essere qualificato tra i soggetti di cui al comma 9, lett. c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio e beneficiare dell’agevolazione per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio”.